Con il DL n. 16/2012 il governo tecnico ha apportato alcuni correttivi alle disposizioni concernenti la tassazione della ricchezza immobiliare.
Per quanto concerne l’IVIE, sono state apportate alcune modifiche volte a parificare il trattamento fiscale degli immobili all’estero rispetto a quelli del territorio nazionale, al fine di evitare l’apertura di possibili procedura d’infrazione relativamente alle nuove disposizioni contenute nel DL n. 201/2011.
Le disposizioni introdotte dal DL n. 201/2011 sono state modificate dalle disposizioni contenute nel DL n. 16/2012 relativamente ai sopraccitati tributi sulla ricchezza immobiliare.
IVIE: per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La tassazione agevolata si applica:
? limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
? viene in ogni caso garantito il diritto alla detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa tra i soggetti che utilizzano l’abitazione principale e la detrazione di 50 euro (per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro);
Viene confermata, inoltre, l’applicazione di una franchigia per i tributi al di sotto dei 200 euro: al di sotto di tale somma il contribuente non deve versare nulla a titolo di IVIE.